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La tutela delle lavoratrici
madri
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 1.
Le disposizioni del presente titolo si applicano
alle lavoratrici, comprese le apprendiste, che
prestano la loro opera alle dipendenze di privati
datori di lavoro, nonchè alle dipendenti dalle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, dalle
regioni,
dalle provincie, dai comuni, dagli altri enti
pubblici e dalle società cooperative, anche se socie
di queste ultime.
Alle
lavoratrici a domicilio si applicano le norme del
presente titolo di cui agli articoli 2, 4, 6 e 9.
Alle
lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari
si applicano le norme del presente titolo di cui
agli articoli 4, 5, 6, 8 e 9.
Sono
fatte salve, in ogni caso, le condizioni di maggior
favore stabilite da leggi, regolamenti, contratti, e
da ogni altra disposizione.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 2.
Le lavoratrici non possono essere licenziate
dall'inizio del periodo di gestazione fino al
termine del periodo di interdizione dal lavoro
previsto dall'art. 4 della presente legge, nonchè
fino al compimento di un anno di età del bambino.
Il
divieto di licenziamento opera in connessione con lo
stato oggettivo di gravidanza e puerperio, e la
lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui
opera il divieto, ha diritto di ottenere il
ripristino del rapporto di lavoro mediante
presentazione, entro
novanta
giorni dal licenziamento, di idonea certificazione
dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del
licenziamento, delle condizioni che lo vietavano.
Il
divieto di licenziamento non si applica nel caso:
a) di
colpa grave da parte della lavoratrice, costituente
giusta causa per la risoluzione del rapporto di
lavoro;
b) di
cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è
addetta;
c) di
ultimazione della prestazione per la quale la
lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del
rapporto di lavoro per la scadenza del termine.
Le
lavoratrici addette ad industrie e lavorazioni che
diano luogo a disoccupazione stagionale, di cui alla
tabella annessa al decreto ministeriale 30 novembre
1964, e successive modificazioni, le quali siano
licenziate a norma della lettera b) del terzo comma
del presente articolo, hanno diritto, per tutto il
periodo in cui opera il divieto di licenziamento,
alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e,
semprechè non si trovino in periodo di astensione
obbligatoria dal lavoro, alla precedenza nelle
riassunzioni.
Durante
il periodo nel quale opera il divieto di
licenziamento, la lavoratrice non può essere sospesa
dal lavoro, salvo il caso che sia sospesa l'attività
dell'azienda o del reparto cui essa è addetta,
semprechè
il reparto stesso abbia autonomia funzionale.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 3. É
vietato adibire al trasporto e al sollevamento di
pesi, nonchè ai lavori pericolosi, faticosi ed
insalubri le lavoratrici durante il periodo di
gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
In attesa
della pubblicazione del regolamento di esecuzione
della presente legge, i lavori pericolosi, faticosi
ed insalubri restano determinati dalla tabella
annessa al decreto del Presidente della Repubblica
21 maggio 1953, n. 568.
Le
lavoratrici saranno addette ad altre mansioni per il
periodo per il quale è previsto il divieto di cui al
comma precedente.
Le
lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre
mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi
dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del
lavoro accerti che le condizioni di lavoro o
ambientali sono pregiudizievoli alla salute della
donna.
Le
lavoratrici che vengano adibite a mansioni inferiori
a quelle abituali conservano la retribuzione
corrispondente alle mansioni precedentemente svolte,
nonchè la qualifica originale. Si applicano le norme
di cui all'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n.
300,
qualora
le lavoratrici vengano adibite a mansioni
equivalenti o superiori.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 4. É
vietato adibire al lavoro le donne:
a)
durante i due mesi precedenti la data presunta del
parto;
b) ove il
parto avvenga oltre tale data, per il periodo
intercorrente tra la data presunta e la data
effettiva del parto;
c)
durante i tre mesi dopo il parto.
L'astensione obbligatoria dal lavoro è anticipata a
tre mesi dalla data presunta del parto quando le
lavoratrici sono occupate in lavori che, in
relazione all'avanzato stato di gravidanza, siano da
ritenersi gravosi o pregiudizievoli.
Tali
lavori sono determinati con propri decreti dal
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
sentite le organizzazioni sindacali.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 5.
L'ispettorato del lavoro può disporre, sulla base di
accertamento medico, l'interdizione dal lavoro delle
lavoratrici in stato di gravidanza, fino al periodo
di astensione di cui alla lettera a) del precedente
articolo, per uno o più periodi, la cui durata sarà
determinata dall'ispettorato stesso, per i seguenti
motivi:
a) nel
caso di gravi complicanze della gestazione o di
preesistenti forme morbose che si presume possano
essere aggravate dallo stato di gravidanza;
b) quando
le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute
pregiudizievoli alla salute della donna e del
bambino;
c) quando
la lavoratrice non possa essere spostata ad altre
mansioni, secondo il disposto del precedente art. 3.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 6. I
periodi di astensione obbligatoria dal lavoro ai
sensi degli articoli 4 e 5 della presente legge
devono essere computati nell'anzianità di servizio a
tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla
tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e
alle ferie.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 7.
La lavoratrice ha diritto di assentarsi dal lavoro,
trascorso il periodo di astensione obbligatoria di
cui alla lettera c) dell'art. 4 della presente
legge, per un periodo, entro il primo anno di vita
del bambino, di sei mesi, durante il quale le sarà
conservato il posto.
La
lavoratrice ha diritto, altresì, ad assentarsi dal
lavoro durante le malattie del bambino di età
inferiore a tre anni, dietro presentazione di
certificato medico.
I periodi
di assenza di cui ai precedenti commi sono computati
nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o
alla gratifica natalizia.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 8.
Le ferie e le assenze eventualmente spettanti alla
lavoratrice ad altro titolo non possono essere
godute contemporaneamente ai periodi di astensione
obbligatoria dal lavoro di cui agli articoli 4 e 5,
nonchè a quelli di assenza facoltativa di cui
all'art. 7 della presente legge.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 9.
Alle lavoratrici spetta l'assistenza di parto da
parte dell'istituto presso il quale sono assicurate
per il trattamento di malattia, anche quando sia
stato interrotto il rapporto di lavoro, purchè la
gravidanza abbia avuto inizio quando tale rapporto
era ancora sussistente.
Alle
lavoratrici spetta, altresì, l'assistenza
ospedaliera anche nei casi di parto normale nelle
forme e con le modalità previste dalle norme
vigenti.
Le
lavoratrici gestanti possono sottoporsi a visite
sanitarie periodiche gratuite a cura dell'istituto
presso il quale sono assicurate.
Le norme
di cui al presente articolo si applicano anche alle
familiari dei lavoratori aventi diritto
all'assistenza sanitaria.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 10.
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici
madri, durante il primo anno di vita del bambino,
due periodi di riposo, anche cumulabili durante la
giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario
giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore.
I periodi
di riposo di cui al precedente comma hanno la durata
di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative
agli effetti della durata e della retribuzione del
lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad
uscire dall'azienda.
I periodi
di riposo sono di mezz'ora ciascuno, e in tal caso
non comportano il diritto ad uscire dall'azienda,
quando la lavoratrice voglia usufruire della camera
di allattamento o dell'asilo nido, istituiti dal
datore di lavoro nelle dipendenze dei locali di
lavoro.
I riposi
di cui ai precedenti commi sono indipendenti da
quelli previsti dagli articoli 18 e 19 della legge
26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro
delle donne.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 11.
In sostituzione delle lavoratrici assenti dal
lavoro, in virtù delle disposizioni della presente
legge, il datore di lavoro può assumere personale
con contratto a tempo determinato in conformità al
disposto dell'art. 1, lettera b), della legge 18
aprile
1962, n.
230, sulla disciplina del contratto di lavoro a
tempo determinato e con l'osservanza delle norme
della legge stessa.
Titolo I
NORME
PROTETTIVE
Art. 12.
In caso di dimissioni volontarie presentate durante
il periodo per cui è previsto, a norma del
precedente art. 2, il divieto di licenziamento, la
lavoratrice ha diritto alle indennità previsteda
disposizioni di legge e contrattuali per il caso di
licenziamento.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 13.
Le disposizioni del presente titolo si applicano
alle lavoratrici di cui all'art. 1, comprese le
lavoratrici a domicilio e le addette ai servizi
domestici e familiari, salvo quanto previsto dal
successivo comma.
Alle
dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, anche
ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle
provincie, dai comuni e dagli altri enti pubblici si
applica il trattamento economico previsto dai
relativi ordinamenti salve le disposizioni di
maggior favore risultanti dalla presente legge.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 14.
A decorrere dal primo giorno del mese successivo a
quello di entrata in vigore della presente legge, al
fine di consentire, nel periodo immediatamente
precedente e seguente il parto, l'astensione delle
lavoratrici mezzadre e colone dal lavoro dei campi e
la buona coltivazione del fondo, il mezzadro e il
concedente, nei casi di provata necessità, sono
tenuti a concordare l'assunzione di una unità
lavorativa, la cui spesa sarà ripartita a metà tra
mezzadro e concedente.
A partire
dalla stessa data, alle lavoratrici mezzadre e
colone spetta, per tutto il periodo di astensione
obbligatoria precedente e successivo al parto
previsto per le salariate e braccianti agricole, una
indennità giornaliera, che verrà erogata dall'INAM
in misura pari
all'80
per cento del reddito medio giornaliero colonico.
Tale reddito viene stabilito, in via presuntiva, per
ogni due anni, con decreto del Ministro per il
lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali di categoria; per la prima
applicazione
della
presente legge tale reddito è fissato in lire 1.300
giornaliere.
Trova
applicazione anche nei confronti delle colone e
mezzadre la norma di cui all'art. 9 della presente
legge.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 15.
Le lavoratrici hanno diritto ad una indennità
giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di astensione obbligatoria dal
lavoro stabilita dagli articoli 4 e 5 della presente
legge. Tale indennità è comprensiva di ogni altra
indennità spettante per malattia.
A partire
dal 1° gennaio 1973, le lavoratrici, escluse quelle
a domicilio e quelle addette ai servizi domestici e
familiari, hanno diritto, altresì, ad una indennità
giornaliera pari al 30 per cento della retribuzione
per tutto il periodo di assenza facoltativa dal
lavoro prevista dal primo comma dell'art. 7 della
presente legge.
Le
indennità di cui ai commi precedenti sono
corrisposte con gli stessi criteri previsti per la
erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente
assicuratore di malattia presso il quale la
lavoratrice è assicurata e non sono subordinate a
particolari requisiti contributivi o di anzianità
assicurativa.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 16.
Agli effetti della determinazione della misura delle
indennità previste nell'articolo precedente, per
retribuzione s'intende la retribuzione media globale
giornaliera percepita nel periodo di paga
quadrisettimanale o mensile scaduto ed
immediatamente
precedente a quello nel corso del quale ha avuto
inizio l'astensione obbligatoria dal lavoro per
maternità.
Al
suddetto importo va aggiunto, eccezion fatta per
l'indennità di cui al secondo comma dell'articolo
precedente, il rateo giornaliero relativo alla
gratifica natalizia o alla tredicesima mensilità e
agli altri premi o mensilità eventualmente erogati
alla lavoratrice.
Concorrono a formare la retribuzione gli stessi
elementi che vengono considerati agli effetti della
determinazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie.
Nei
confronti delle operaie dei settori non agricoli,
per retribuzione media globale giornaliera
s'intende:
a) nei
casi in cui, o per contratto di lavoro o per la
effettuazione di ore di lavoro straordinario,
l'orario medio effettivamente praticato superi le
otto ore giornaliere, l'importo
che si
ottiene dividendo l'ammontare complessivo degli
emolumenti percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero dei giorni lavorati o
comunque retribuiti;
b) nei
casi in cui, o per esigenze organizzative
contingenti dell'azienda o per particolari ragioni
di carattere personale della lavoratrice, l'orario
medio effettivamente praticato risulti
inferiore
a quello previsto dal contratto di lavoro della
categoria, l'importo che si ottiene dividendo
l'ammontare complessivo degli emolumenti percepiti
nel periodo di paga preso in considerazione per il
numero delle ore di lavoro effettuato e
moltiplicando il quoziente
ottenuto
per il numero delle ore giornaliere di lavoro
previste dal contratto stesso.
Nei casi
in cui i contratti di lavoro prevedano, nell'ambito
di una settimana, un orario di lavoro identico per i
primi cinque giorni della settimana e un orario
ridotto per il sesto giorno, l'orario giornaliero è
quello che si ottiene dividendo per sei il numero
complessivo delle ore settimanali contrattualmente
stabilite;
c) in
tutti gli altri casi, l'importo che si ottiene
dividendo l'ammontare complessivo degli emolumenti
percepiti nel periodo di paga preso in
considerazione per il numero di giorni lavorati, o
comunque retribuiti, risultanti dal periodo stesso.
Per le
operaie del settore agricolo, per retribuzione si
intende quella determinata ai sensi dell'art. 28 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1968, n. 488, per i salariati fissi.
Nei
confronti delle impiegate, per retribuzione media
globale giornaliera si intende l'importo che si
ottiene dividendo per trenta l'importo totale della
retribuzione del mese precedente a quello nel corso
del quale ha avuto inizio l'astensione.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 17.
L'indennità di cui al primo comma dell'art. 15 è
corrisposta anche nei casi di risoluzione del
rapporto di lavoro
previsti
dall'art. 2, lettere b) e c), che si verifichino
durante i
periodi
di interdizione dal lavoro previsti dagli articoli 4
e 5
della
presente legge.
Le
lavoratrici gestanti che si trovino, all'inizio del
periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro, sospese, assenti
dal lavoro senza
retribuzione, ovvero disoccupate, sono ammesse al
godimento
dell'indennità giornaliera di maternità di cui al
primo comma
dell'art.
15 purchè tra l'inizio della sospensione,
dell'assenza o
della
disoccupazione e quello di detto periodo non siano
decorsi più
di 60
giorni. Ai fini del computo dei predetti 60 giorni,
non si
tiene
conto delle assenze dovute a malattia o ad
infortunio sul
lavoro,
accertate e riconosciute dagli enti gestori delle
relative
assicurazioni sociali.
Qualora
l'astensione obbligatoria dal lavoro abbia inizio
trascorsi
sessanta
giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la
lavoratrice si trovi, all'inizio della astensione
obbligatoria,
disoccupata e in godimento dell'indennità di
disoccupazione, essa ha
diritto
all'indennità giornaliera di maternità anzichè
all'indennità
ordinaria
di disoccupazione.
La
lavoratrice, che si trova nelle condizioni indicate
nel
precedente comma ma che non è in godimento
dell'indennità di
disoccupazione perchè nell'ultimo biennio ha
effettuato lavorazioni
alle
dipendenze di terzi non soggette all'obbligo
dell'assicurazione
contro la
disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera
di
maternità, purchè al momento dell'astensione
obbligatoria dal lavoro
non siano
trascorsi più di 180 giorni dalla data di
risoluzione del
rapporto
e, nell'ultimo biennio che precede il suddetto
periodo,
risultino
a suo favore ai fini dell'assicurazione di malattia
26
contributi settimanali.
La
lavoratrice che, nel caso di astensione obbligatoria
dal lavoro
iniziata
dopo 60 giorni dalla data di sospensione dal lavoro,
si
trovi,
all'inizio dell'astensione obbligatoria, sospesa e
in
godimento
del trattamento di integrazione salariale a carico
della
Cassa
integrazione guadagni, ha diritto, in luogo di tale
trattamento, all'indennità giornaliera di maternità.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 18.
Durante il periodo di assenza obbligatoria dal
lavoro di
cui
all'art. 4 della presente legge, spetta alle
lavoratrici a
domicilio, a carico dell'INAM, l'indennità
giornaliera di cui al
precedente art. 15 in misura pari all'80 per cento
del salario medio
contrattuale giornaliero, vigente nella provincia
per i lavoratori
interni,
aventi qualifica operaia, della stessa industria.
Qualora,
per l'assenza nella stessa provincia di industrie
similari
che
occupano lavoratori interni, non possa farsi
riferimento al
salario
contrattuale provinciale di cui al comma precedente,
si farà
riferimento alla media dei salari contrattuali
provinciali vigenti
per la
stessa industria nella regione, e, qualora anche ciò
non fosse
possibile, si farà riferimento alla media dei salari
provinciali
vigenti
nella stessa industria nel territorio nazionale.
Per i
settori di lavoro a domicilio per i quali non
esistono
corrispondenti industrie che occupano lavoratori
interni, con
apposito
decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale,
sentite
le organizzazioni sindacali interessate, si prenderà
a
riferimento il salario medio contrattuale
giornaliero vigente nella
provincia
per i lavoratori aventi qualifica operaia
dell'industria
che
presenta maggiori caratteri di affinità.
La
corresponsione dell'indennità di cui al primo comma
del presente
articolo
è subordinata alla condizione che, all'inizio della
astensione obbligatoria, la lavoratrice riconsegni
al committente
tutte le
merci e il lavoro avuto in consegna, anche se non
ultimato.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 19.
Per le lavoratrici addette ai servizi domestici
familiari,
l'indennità di maternità di cui all'art. 15 ed il
relativo
finanziamento sono regolati secondo le modalità e le
norme stabilite
dal
decreto delegato emanato ai sensi dell'art. 35,
lettera d), della
legge 30
aprile 1969, n. 153.
Fino al
momento in cui entreranno in vigore le norme del
decreto
delegato
indicato nel comma precedente, continuano ad
applicarsi le
disposizioni del titolo III della legge 26 agosto
1950, n. 860,
relative
alle lavoratrici domestiche.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 20.
L'interruzione della gravidanza, spontanea o
terapeutica,
esclusa
quella procurata, è considerata a tutti gli effetti
come
malattia,
salvo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 25 maggio 1953, n. 568.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 21.
Per la copertura degli oneri derivanti dalle norme
di cui
ai titoli
primo e secondo della presente legge, di competenza
degli
enti che
gestiscono l'assicurazione contro le malattie, è
dovuto dai
datori di
lavoro agli enti predetti un contributo sulle
retribuzioni
di tutti
i lavoratori dipendenti nelle seguenti misure:
a) dello
0,53 per cento sulla retribuzione per il settore
dell'industria;
b) dello
0,31 per cento sulla retribuzione per il settore del
commercio;
c) dello
0,20 per cento sulla retribuzione per il settore del
credito,
assicurazione e servizi tributari appaltati;
d) di
lire 2,43 per ogni giornata di uomo e di lire 1,95
per ogni
giornata
di donna o ragazzo per i salariati fissi; di lire
2,95 per
ogni
giornata di uomo e di lire 2,32 per ogni giornata di
donna o
ragazzo
per i giornalieri di campagna e compartecipanti per
il
settore
dell'agricoltura.
Il
contributo è dovuto per ogni giornata di lavoro
accertata ai
fini dei
contributi unificati in agricoltura di cui al
decreto-legge
28
novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni,
ed è riscosso
unitamente ai contributi predetti.
A partire
dal 1° gennaio 1973 è dovuto all'Istituto nazionale
per
l'assicurazione contro le malattie un contributo
annuo di lire 25.000
milioni
da parte della Cassa unica assegni familiari.
Per gli
apprendisti è dovuto un contributo di lire 32
settimanali.
Per i
lavoratori a domicilio tradizionali è dovuto un
contributo di
lire 120
settimanali.
Per i
giornalisti iscritti all'Istituto nazionale di
previdenza per
i
giornalisti italiani <<Giovanni Amendola>> è dovuto
un contributo
pari allo
0,15 per cento della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza
ed
assistenza per i lavoratori dello spettacolo è
dovuto un contributo
pari allo
0,53 per cento della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti all'Ente nazionale di previdenza
ed
assistenza per gli impiegati dell'agricoltura è
dovuto un contributo
pari allo
0,50 per cento della retribuzione.
Per i
lavoratori iscritti alle Casse di soccorso di cui al
regio
decreto 8
gennaio 1931, n. 148, e successive modificazioni, è
dovuto
un
contributo pari allo 0,53 per cento della
retribuzione. Tale
contributo non è dovuto per il personale addetto
alle autolinee
extraurbane in concessione iscritto alle Casse di
soccorso istituite
per
effetto della legge 22 settembre 1960, n. 1054, per
le quali il
contributo previsto a carico dei datori di lavoro
dell'art. 2, n. 2),
dei
rispettivi statuti è comprensivo dell'onere
derivante dalla
erogazione del trattamento economico per le
lavoratrici madri.
Le
eventuali eccedenze fra il gettito dei contributi e
le
prestazioni erogate saranno devolute, nell'ambito di
ciascun
istituto,
ente o cassa, all'assicurazione obbligatoria contro
le
malattie.
Riguardo
al versamento dei contributi di cui al presente
articolo,
alle
trasgressioni degli obblighi relativi ed a quanto
altro concerne
il
contributo medesimo, si applicano le norme relative
ai contributi
per
l'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
Con
decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del
Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto
con
quello
per il tesoro, la misura dei contributi stabiliti
dalla
presente
legge può essere modificata in relazione alle
effettive
esigenze
dile relative gestioni.
Titolo II
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 22.
L'assicurazione di maternità per le lavoratrici a
domicilio
tradizionali e per le addette ai servizi domestici
familiari, gestita dall'INPS, è trasferita con i
relativi avanzi di
gestione
all'INAM.
Titolo III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE
COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE
LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
Art. 23.
Alle coltivatrici dirette, artigiane ed esercenti
attività
commerciale di cui rispettivamente alle leggi 22
novembre 1954, n.
1136, 29
dicembre 1956, n. 1533, e 27 novembre 1960, n. 1397,
è
corrisposto, in caso di parto o di aborto spontaneo
o terapeutico, un
assegno,
una volta tanto, di lire 50.000.
Titolo
III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE
COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE
LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
Art. 24.
L'assegno di cui al precedente articolo è,
rispettivamente, corrisposto in un'unica soluzione
dalle Casse mutue
comunali
di malattia per i coltivatori diretti, dalle Casse
mutue
provinciali di malattia per gli artigiani e dalle
Casse mutue
provinciali di malattia per gli esercenti attività
commerciali
competenti per territorio, a seguito di apposita
domanda in carta
libera da
presentarsi, a cura dell'interessata, entro novanta
giorni
successivi al parto o all'aborto. Alla domanda dovrà
essere allegato,
in caso
di parto, il certificato di nascita o il certificato
di
assistenza al parto di cui al regio decreto-legge 15
ottobre 1936, n.
2128; in
caso di aborto un certificato medico attestante il
mese di
gravidanza alla data dell'aborto.
Titolo
III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE
COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE
LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
Art. 25.
Alla spesa derivante dall'applicazione dell'art. 23
si
provvede:
a) con un
contributo annuo a carico dello Stato di lire 4.000
milioni;
b) con un
contributo annuo:
di lire
250 a carico dei titolari di aziende
diretto-coltivatrici, per unità iscritta alle Casse
mutue di malattia
per i
coltivatori diretti;
di lire
200 a carico dei titolari di imprese artigiane, per
unità
iscritta alle Casse mutue di malattia per gli
artigiani;
di lire
500, 1.000, 1.500, 2.000 e 2.500 a carico degli
esercenti
attività commerciale, titolari di impresa,
appartenenti
rispettivamente alla prima, seconda, terza, quarta e
quinta classe di
reddito
di cui all'art. 38, primo comma, lettera c), della
legge 27
novembre
1960, n. 1397.
Il
contributo dello Stato di cui al precedente comma è
corrisposto:
a) per
lire 1.700 milioni alla Federazione nazionale delle
Casse
mutue di
malattia dei coltivatori diretti, che provvederà a
ripartirlo tra le Casse mutue comunali in
proporzione agli oneri da
ciascuna
di esse sostenuti;
b) per
lire 950 milioni alla Federazione nazionale delle
Casse
mutue di
malattia degli artigiani, che provvederà a
ripartirlo tra le
Casse
mutue provinciali in proporzione agli oneri da
ciascuna di esse
sostenuti;
c) per
lire 1.350 milioni alla Federazione nazionale delle
Casse
mutue di
malattia per gli esercenti attività commerciale, che
provvederà a ripartirlo tra le casse mutue
provinciali in proporzione
degli
oneri da ciascuna di esse sostenuti.
Titolo III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE
COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE
LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
Art. 26.
All'onere derivante allo Stato dall'applicazione del
precedente art. 25 si provvede, per l'anno
finanziario 1972, mediante
riduzione, per lire 2.000 milioni, del Fondo
speciale iscritto al
capitolo
n. 3523 dello stato di previsione della spesa del
Ministero
del
tesoro per l'anno medesimo.
Il
Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere,
con propri
decreti,
alle occorrenti variazioni di bilancio.
Titolo III
CORRESPONSIONE DI UN ASSEGNO DI NATALITA' ALLE
COLTIVATRICI DIRETTE,
ALLE
LAVORATRICI ARTIGIANE E ALLE LAVORATRICI ESERCENTI
ATTIVITA'
COMMERCIALE
Art. 27.
Le disposizioni di cui al presente titolo si
applicano a
tutti gli
eventi verificatisi dal 1° luglio 1972.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 28.
Prima dell'inizio dell'astensione obbligatoria dal
lavoro
di cui
all'art. 4, lettera a), della presente legge, le
lavoratrici
di cui
all'art. 1 della presente legge dovranno consegnare
al datore
di lavoro
e all'istituto erogatore delle indennità giornaliere
di
maternità
il certificato medico indicante la data presunta del
parto.
La data
indicata nel certificato fa stato, nonostante
qualsiasi
errore di
previsione.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 29.
Tutti i documenti occorrenti per l'applicazione
della
presente
legge sono esenti da ogni imposta, tassa, diritto o
spesa di
qualsiasi
specie e natura.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 30.
La vigilanza sulla presente legge è demandata al
Ministero
del
lavoro e della previdenza sociale che la esercita
attraverso
l'ispettorato del lavoro.
Al
rilascio dei certificati medici di cui alla presente
legge sono
abilitati
gli ufficiali sanitari, i medici condotti, i medici
dell'istituto presso il quale la lavoratrice è
assicurata per il
trattamento di maternità, salvo quanto previsto dai
commi successivi.
Qualora i
certificati siano redatti da medici diversi da
quelli di
cui al
precedente comma, il datore di lavoro o l'istituto
presso il
quale la
lavoratrice è assicurata per il trattamento di
maternità
hanno
facoltà di accettare i certificati stessi ovvero di
richiederne
la
regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
I medici
dell'ispettorato del lavoro hanno facoltà di
controllo.
Il
certificato medico attestante la malattia del
bambino, di cui al
secondo
comma dell'art. 7 della presente legge, può essere
redatto da
un medico
di libera scelta della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui all'art. 5, lettera
a), della
presente
legge è disposta dall'ispettorato del lavoro in base
ad
accertamento medico, per il quale l'ispettorato del
lavoro ha facoltà
di
delegare gli ufficiali sanitari o di avvalersi dei
servizi
ispettivi
degli istituti previdenziali competenti o di enti
pubblici
e di
istituti specializzati di diritto pubblico. In ogni
caso il
provvedimento dovrà essere emanato entro sette
giorni dalla ricezione
dell'istanza della lavoratrice.
L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c)
dell'art. 5
della
presente legge è disposta dall'ispettorato del
lavoro, oltrechè
su
istanza della lavoratrice, anche di propria
iniziativa, qualora
nel corso
della propria attività di vigilanza constati
l'esistenza
delle
condizioni che danno luogo all'astensione medesima.
Parimenti, lo spostamento delle lavoratrici ad altre
mansioni, di
cui al
terzo comma dell'art. 3 della presente legge, è
disposto
dall'ispettorato del lavoro sia di propria
iniziativa, sia su istanza
della
lavoratrice.
Fino
all'emanazione del primo decreto ministeriale di cui
all'ultimo comma dell'art. 4 della presente legge,
l'anticipazione
dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui al
secondo comma
dell'articolo sopracitato è disposta
dall'ispettorato del lavoro.
I
provvedimenti dell'ispettorato del lavoro in ordine
a quanto
previsto
dai commi sesto, settimo, ottavo e nono del presente
articolo
sono definitivi.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 31.
L'inosservanza delle disposizioni contenute negli
articoli
2, 3, 4,
5 e 10 della presente legge nonchè il rifiuto,
l'opposizione
o
l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal
lavoro di cui
all'art.
7 della presente legge sono puniti con l'ammenda da
lire
20.000 a
lire 100.000 per ciascuna lavoratrice cui si
riferisce
l'inosservanza delle norme di legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 32.
Con decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta
del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale,
entro 90 giorni,
saranno
emanate norme regolamentari per l'applicazione della
presente
legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 33.
Sono abrogate le disposizioni della legge 26 agosto
1950,
n. 860,
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri e
successive modificazioni in contrasto con le norme
della presente
legge.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 34.
Le disposizioni contenute negli articoli 11, 12 e 13
della
legge 26
agosto 1950, n. 860, continuano ad applicarsi in via
transitoria ai datori di lavoro che, ai sensi della
legge stessa,
abbiano
istituito camere di allattamento o asili nido
aziendali
funzionanti alla data del 15 dicembre 1971.
L'ispettorato del lavoro, sentite le organizzazioni
sindacali
aziendali, può autorizzare la chiusura delle camere
di allattamento e
degli
asili nido aziendali di cui al precedente comma in
relazione
alle
effettive esigenze delle lavoratrici occupate
nell'azienda ed
all'attuazione del piano quinquennale per
l'istituzione di asili nido
comunali
con il concorso dello Stato.
Titolo IV
DISPOSIZIONI VARIE, VIGILANZA E PENALITA'
Art. 35.
La presente legge entra in vigore alla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le
diverse decorrenze
fissate
dagli articoli precedenti e salvo quanto previsto
dal
successivo comma.
Alle
lavoratrici che al momento dell'entrata in vigore
della
presente
legge sono assenti dal lavoro ai sensi dell'art. 5,
lettera
a), della
legge 26 agosto 1950, n. 860, si continua ad
applicare la
norma
citata fino all'esaurimento del periodo di cui alla
lettera
stessa.
Legge 8 marzo 2000,
n. 53
"Disposizioni
per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il
coordinamento dei tempi delle città"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge
promuove un equilibrio tra tempi di lavoro, di cura,
di formazione e di relazione, mediante:
a) l'istituzione dei congedi dei genitori e
l'estensione del sostegno ai genitori di soggetti
portatori di handicap;
b) l'istituzione del congedo per la
formazione continua e l'estensione dei congedi per
la formazione;
c) il coordinamento dei tempi di
funzionamento delle città e la promozione dell'uso
del tempo per fini di solidarietà sociale.
Art. 2.
(Campagne informative).
1. Al fine di diffondere la
conoscenza delle disposizioni della presente legge,
il Ministro per la solidarietà sociale è autorizzato
a predisporre, di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne
informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti
di bilancio destinati allo scopo.
Capo II
CONGEDI PARENTALI, FAMILIARI E FORMATIVI
Art. 3.
(Congedi dei genitori).
1. All'articolo 1 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, dopo il terzo comma
è inserito il seguente:
"Il diritto di astenersi dal lavoro di cui
all'articolo 7, ed il relativo trattamento
economico, sono riconosciuti anche se l'altro
genitore non ne ha diritto. Le disposizioni di cui
al comma 1 dell'articolo 7 e al comma 2
dell'articolo 15 sono estese alle lavoratrici di cui
alla legge 29 dicembre 1987, n. 546, madri di
bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2000. Alle
predette lavoratrici i diritti previsti dal comma 1
dell'articolo 7 e dal comma 2 dell'articolo 15
spettano limitatamente ad un periodo di tre mesi,
entro il primo anno di vita del bambino".
2. L'articolo 7 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente:
Art. 7. – 1. Nei primi otto anni di vita del
bambino ciascun genitore ha diritto di astenersi dal
lavoro secondo le modalità stabilite dal presente
articolo. Le astensioni dal lavoro dei genitori non
possono complessivamente eccedere il limite di dieci
mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del
presente articolo. Nell'ambito del predetto limite,
il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il
periodo di astensione obbligatoria di cui
all'articolo 4, primo comma, lettera c),
della presente legge, per un periodo continuativo o
frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un
periodo continuativo o frazionato non superiore a
dieci mesi.
2. Qualora il padre lavoratore eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo non
inferiore a tre mesi, il limite di cui alla lettera
b) del comma 1 è elevato a sette mesi e il
limite complessivo delle astensioni dal lavoro dei
genitori di cui al medesimo comma è conseguentemente
elevato a undici mesi.
3. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui
al comma 1, il genitore è tenuto, salvo casi di
oggettiva impossibilità, a preavvisare il datore di
lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai
contratti collettivi, e comunque con un periodo di
preavviso non inferiore a quindici giorni.
4. Entrambi i genitori, alternativamente,
hanno diritto, altresí, di astenersi dal lavoro
durante le malattie del bambino di età inferiore a
otto anni ovvero di età compresa fra tre e otto
anni, in quest'ultimo caso nel limite di cinque
giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore,
dietro presentazione di certificato rilasciato da un
medico specialista del Servizio sanitario nazionale
o con esso convenzionato. La malattia del bambino
che dia luogo a ricovero ospedaliero interrompe il
decorso del periodo di ferie in godimento da parte
del genitore.
5. I periodi di astensione dal lavoro di cui
ai commi 1 e 4 sono computati nell'anzianità di
servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e
alla tredicesima mensilità o alla gratifica
natalizia. Ai fini della fruizione del congedo di
cui al comma 4, la lavoratrice ed il lavoratore sono
tenuti a presentare una dichiarazione rilasciata ai
sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, attestante che l'altro genitore non sia in
astensione dal lavoro negli stessi giorni per il
medesimo motivo".
3. All'articolo 10 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Ai periodi di riposo di cui al presente articolo si
applicano le disposizioni in materia di
contribuzione figurativa, nonché di riscatto ovvero
di versamento dei relativi contributi previsti dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 15.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono
raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle
previste dal primo comma del presente articolo
possono essere utilizzate anche dal padre".
4. L'articolo 15 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è sostituito dal
seguente:
"Art. 15. – 1. Le lavoratrici hanno diritto
ad un'indennità giornaliera pari all'80 per cento
della retribuzione per tutto il periodo di
astensione obbligatoria dal lavoro stabilita dagli
articoli 4 e 5 della presente legge. Tale indennità
è comprensiva di ogni altra indennità spettante per
malattia.
2. Per i periodi di astensione facoltativa di
cui all'articolo 7, comma 1, ai lavoratori e alle
lavoratrici è dovuta:
a) fino al terzo anno di vita del bambino,
un'indennità pari al 30 per cento della
retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra
i genitori di sei mesi; il relativo periodo, entro
il limite predetto, è coperto da contribuzione
figurativa;
b) fuori dei casi di cui alla lettera a),
fino al compimento dell'ottavo anno di vita del
bambino, e comunque per il restante periodo di
astensione facoltativa, un'indennità pari al 30 per
cento della retribuzione, nell'ipotesi in cui il
reddito individuale dell'interessato sia inferiore a
2,5 volte l'importo del trattamento minimo di
pensione a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria; il periodo medesimo è coperto da
contribuzione figurativa, attribuendo come valore
retributivo per tale periodo il 200 per cento del
valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato
ai periodi di riferimento, salva la facoltà di
integrazione da parte dell'interessato, con riscatto
ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338, ovvero con versamento dei relativi
contributi secondo i criteri e le modalità della
prosecuzione volontaria.
3. Per i periodi di astensione per malattia
del bambino di cui all'articolo 7, comma 4, è
dovuta:
a) fino al compimento del terzo anno di vita
del bambino, la contribuzione figurativa;
b) successivamente al terzo anno di vita del
bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, la
copertura contributiva calcolata con le modalità
previste dal comma 2, lettera b).
4. Il reddito individuale di cui al comma 2,
lettera b), è determinato secondo i criteri
previsti in materia di limiti reddituali per
l'integrazione al minimo.
5. Le indennità di cui al presente articolo
sono corrisposte con gli stessi criteri previsti per
l'erogazione delle prestazioni dell'assicurazione
obbligatoria contro le malattie dall'ente
assicuratore della malattia presso il quale la
lavoratrice o il lavoratore è assicurato e non sono
subordinate a particolari requisiti contributivi o
di anzianità assicurativa".
5. Le disposizioni del
presente articolo trovano applicazione anche nei
confronti dei genitori adottivi o affidatari.
Qualora, all'atto dell'adozione o dell'affidamento,
il minore abbia un'età compresa fra sei e dodici
anni, il diritto di astenersi dal lavoro, ai sensi
dei commi 1 e 2 del presente articolo, può essere
esercitato nei primi tre anni dall'ingresso del
minore nel nucleo familiare. Nei confronti delle
lavoratrici a domicilio e delle addette ai servizi
domestici e familiari, le disposizioni dell'articolo
15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come
sostituito dal comma 4 del presente articolo, si
applicano limitatamente al comma 1.
Art. 4.
(Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il
lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito
di tre giorni lavorativi all'anno in caso di decesso
o di documentata grave infermità del coniuge o di un
parente entro il secondo grado o del convivente,
purché la stabile convivenza con il lavoratore o la
lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In
alternativa, nei casi di documentata grave
infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono
concordare con il datore di lavoro diverse modalità
di espletamento dell'attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori
di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per
gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le
patologie individuate ai sensi del comma 4, un
periodo di congedo, continuativo o frazionato, non
superiore a due anni. Durante tale periodo il
dipendente conserva il posto di lavoro, non ha
diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun
tipo di attività lavorativa. Il congedo non è
computato nell'anzianità di servizio né ai fini
previdenziali; il lavoratore può procedere al
riscatto, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi
disciplinano le modalità di partecipazione agli
eventuali corsi di formazione del personale che
riprende l'attività lavorativa dopo la sospensione
di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con
proprio decreto, di concerto con i Ministri della
sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per
le pari opportunità, provvede alla definizione dei
criteri per la fruizione dei congedi di cui al
presente articolo, all'individuazione delle
patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché
alla individuazione dei criteri per la verifica
periodica relativa alla sussistenza delle condizioni
di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.
Art. 5.
(Congedi per la formazione).
1. Ferme restando le
vigenti disposizioni relative al diritto allo studio
di cui all'articolo 10 della legge 20 maggio 1970,
n. 300, i dipendenti di datori di lavoro pubblici o
privati, che abbiano almeno cinque anni di anzianità
di servizio presso la stessa azienda o
amministrazione, possono richiedere una sospensione
del rapporto di lavoro per congedi per la formazione
per un periodo non superiore ad undici mesi,
continuativo o frazionato, nell'arco dell'intera
vita lavorativa.
2. Per "congedo per la
formazione" si intende quello finalizzato al
completamento della scuola dell'obbligo, al
conseguimento del titolo di studio di secondo grado,
del diploma universitario o di laurea, alla
partecipazione ad attività formative diverse da
quelle poste in essere o finanziate dal datore di
lavoro.
3. Durante il periodo di
congedo per la formazione il dipendente conserva il
posto di lavoro e non ha diritto alla retribuzione.
Tale periodo non è computabile nell'anzianità di
servizio e non è cumulabile con le ferie, con la
malattia e con altri congedi. Una grave e
documentata infermità, individuata sulla base dei
criteri stabiliti dal medesimo decreto di cui
all'articolo 4, comma 4, intervenuta durante il
periodo di congedo, di cui sia data comunicazione
scritta al datore di lavoro, dà luogo ad
interruzione del congedo medesimo.
4. Il datore di lavoro può
non accogliere la richiesta di congedo per la
formazione ovvero può differirne l'accoglimento nel
caso di comprovate esigenze organizzative. I
contratti collettivi prevedono le modalità di
fruizione del congedo stesso, individuano le
percentuali massime dei lavoratori che possono
avvalersene, disciplinano le ipotesi di differimento
o di diniego all'esercizio di tale facoltà e fissano
i termini del preavviso, che comunque non può essere
inferiore a trenta giorni.
5. Il lavoratore può
procedere al riscatto del periodo di cui al presente
articolo, ovvero al versamento dei relativi
contributi, calcolati secondo i criteri della
prosecuzione volontaria.
Art. 6.
(Congedi per la formazione continua).
1. I lavoratori, occupati e
non occupati, hanno diritto di proseguire i percorsi
di formazione per tutto l'arco della vita, per
accrescere conoscenze e competenze professionali. Lo
Stato, le regioni e gli enti locali assicurano
un'offerta formativa articolata sul territorio e,
ove necessario, integrata, accreditata secondo le
disposizioni dell'articolo 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e successive modificazioni, e del
relativo regolamento di attuazione. L'offerta
formativa deve consentire percorsi personalizzati,
certificati e riconosciuti come crediti formativi in
ambito nazionale ed europeo. La formazione può
corrispondere ad autonoma scelta del lavoratore
ovvero essere predisposta dall'azienda, attraverso i
piani formativi aziendali o territoriali concordati
tra le parti sociali in coerenza con quanto previsto
dal citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997,
e successive modificazioni.
2. La contrattazione
collettiva di categoria, nazionale e decentrata,
definisce il monte ore da destinare ai congedi di
cui al presente articolo, i criteri per
l'individuazione dei lavoratori e le modalità di
orario e retribuzione connesse alla partecipazione
ai percorsi di formazione.
3. Gli interventi formativi
che rientrano nei piani aziendali o territoriali di
cui al comma 1 possono essere finanziati attraverso
il fondo interprofessionale per la formazione
continua, di cui al regolamento di attuazione del
citato articolo 17 della legge n. 196 del 1997.
4. Le regioni possono
finanziare progetti di formazione dei lavoratori
che, sulla base di accordi contrattuali, prevedano
quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonché
progetti di formazione presentati direttamente dai
lavoratori. Per le finalità del presente comma è
riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue,
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta
quota, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
(Anticipazione del trattamento di fine rapporto).
1. Oltre che nelle ipotesi
di cui all'articolo 2120, ottavo comma, del codice
civile, il trattamento di fine rapporto può essere
anticipato ai fini delle spese da sostenere durante
i periodi di fruizione dei congedi di cui
all'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre
1971, n. 1204, come sostituito dall'articolo 3,
comma 2, della presente legge, e di cui agli
articoli 5 e 6 della presente legge. L'anticipazione
è corrisposta unitamente alla retribuzione relativa
al mese che precede la data di inizio del congedo.
Le medesime disposizioni si applicano anche alle
domande di anticipazioni per indennità equipollenti
al trattamento di fine rapporto, comunque
denominate, spettanti a lavoratori dipendenti di
datori di lavoro pubblici e privati.
2. Gli statuti delle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni, possono prevedere la possibilità di
conseguire, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 124 del 1993,
un'anticipazione delle prestazioni per le spese da
sostenere durante i periodi di fruizione dei congedi
di cui agli articoli 5 e 6 della presente legge.
3. Con decreto del Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale e
per la solidarietà sociale, sono definite le
modalità applicative delle disposizioni del comma 1
in riferimento ai dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
Art. 8.
(Prolungamento dell'età pensionabile).
1. I soggetti che
usufruiscono dei congedi previsti dall'articolo 5,
comma 1, possono, a richiesta, prolungare il
rapporto di lavoro di un periodo corrispondente,
anche in deroga alle disposizioni concernenti l'età
di pensionamento obbligatoria. La richiesta deve
essere comunicata al datore di lavoro con un
preavviso non inferiore a sei mesi rispetto alla
data prevista per il pensionamento.
Capo III
FLESSIBILITÀ DI ORARIO
Art. 9.
(Misure a sostegno della flessibilità di orario).
1. Al fine di promuovere e
incentivare forme di articolazione della prestazione
lavorativa volte a conciliare tempo di vita e di
lavoro, nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è destinata una
quota fino a lire 40 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000, al fine di erogare contributi, di
cui almeno il 50 per cento destinato ad imprese fino
a cinquanta dipendenti, in favore di aziende che
applichino accordi contrattuali che prevedono azioni
positive per la flessibilità, ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla
lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche
quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero
quando abbiano in affidamento o in adozione un
minore, di usufruire di particolari forme di
flessibilità degli orari e dell'organizzazione del
lavoro, tra cui part time reversibile,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile
in entrata o in uscita, banca delle ore,
flessibilità sui turni, orario concentrato, con
priorità per i genitori che abbiano bambini fino ad
otto anni di età o fino a dodici anni, in caso di
affidamento o di adozione;
b) programmi di formazione per il
reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di
congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione
del titolare di impresa o del lavoratore autonomo,
che benefici del periodo di astensione obbligatoria
o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo.
2. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale e per le
pari opportunità, sono definiti i criteri e le
modalità per la concessione dei contributi di cui al
comma 1.
Capo IV
ULTERIORI DISPOSIZIONI A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E
DELLA PATERNITÀ
Art. 10.
(Sostituzione di lavoratori in astensione).
1. L'assunzione di
lavoratori a tempo determinato in sostituzione di
lavoratori in astensione obbligatoria o facoltativa
dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n.
1204, come modificata dalla presente legge, può
avvenire anche con anticipo fino ad un mese rispetto
al periodo di inizio dell'astensione, salvo periodi
superiori previsti dalla contrattazione collettiva.
2. Nelle aziende con meno
di venti dipendenti, per i contributi a carico del
datore di lavoro che assume lavoratori con contratto
a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in
astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, come modificati
dalla presente legge, è concesso uno sgravio
contributivo del 50 per cento. Le disposizioni del
presente comma trovano applicazione fino al
compimento di un anno di età del figlio della
lavoratrice o del lavoratore in astensione e per un
anno dall'accoglienza del minore adottato o in
affidamento.
3. Nelle aziende in cui
operano lavoratrici autonome di cui alla legge 29
dicembre 1987, n. 546, è possibile procedere, in
caso di maternità delle suddette lavoratrici, e
comunque entro il primo anno di età del bambino o
nel primo anno di accoglienza del minore adottato o
in affidamento, all'assunzione di un lavoratore a
tempo determinato, per un periodo massimo di dodici
mesi, con le medesime agevolazioni di cui al comma
2.
Art. 11.
(Parti prematuri).
1. All'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"Qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta, i giorni non goduti di
astensione obbligatoria prima del parto vengono
aggiunti al periodo di astensione obbligatoria dopo
il parto.
La lavoratrice è tenuta a presentare, entro trenta
giorni, il certificato attestante la data del
parto".
Art. 12.
(Flessibilità dell'astensione obbligatoria).
1. Dopo l'articolo 4 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è inserito il
seguente:
"Art. 4-bis. – 1. Ferma restando la durata
complessiva dell'astensione dal lavoro, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire dal mese precedente la data presunta del
parto e nei quattro mesi successivi al parto, a
condizione che il medico specialista del Servizio
sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela
della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della
gestante e del nascituro".
2. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, sentite
le parti sociali, definisce, con proprio decreto da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, l'elenco dei lavori ai
quali non si applicano le disposizioni dell'articolo
4-bis della legge 30 dicembre 1971, n. 1204,
introdotto dal comma 1 del presente articolo.
3. Il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
della sanità e per la solidarietà sociale, provvede,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ad aggiornare l'elenco dei lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026.
Art. 13.
(Astensione dal lavoro del padre lavoratore).
1. Dopo l'articolo 6 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903, sono inseriti i
seguenti:
"Art. 6-bis. – 1. Il padre lavoratore ha
diritto di astenersi dal lavoro nei primi tre mesi
dalla nascita del figlio, in caso di morte o di
grave infermità della madre ovvero di abbandono,
nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino
al padre.
2. Il padre lavoratore che intenda avvalersi
del diritto di cui al comma 1 presenta al datore di
lavoro la certificazione relativa alle condizioni
ivi previste. In caso di abbandono, il padre
lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Si applicano al padre lavoratore le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 15, commi 1 e
5, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e
successive modificazioni.
4. Al padre lavoratore si applicano altresí
le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni,
per il periodo di astensione dal lavoro di cui al
comma 1 del presente articolo e fino al compimento
di un anno di età del bambino.
Art. 6-ter. – 1. I
periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive
modificazioni, e i relativi trattamenti economici
sono riconosciuti al padre lavoratore:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al
solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice
dipendente che non se ne avvalga;
c) nel caso in cui la madre non sia
lavoratrice dipendente".
Art. 14.
(Estensione di norme a specifiche categorie di
lavoratrici madri).
1. I benefici previsti dal
primo periodo del comma 1 dell'articolo 13 della
legge 7 agosto 1990, n. 232, sono estesi, dalla data
di entrata in vigore della presente legge, anche
alle lavoratrici madri appartenenti ai corpi di
polizia municipale.
Art. 15.
(Testo unico).
1. Al fine di conferire
organicità e sistematicità alle norme in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità,
entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Governo è delegato ad
emanare un decreto legislativo recante il testo
unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia, nel rispetto dei seguenti princípi e
criteri direttivi:
a) puntuale individuazione del testo vigente
delle norme;
b) esplicita indicazione delle norme
abrogate, anche implicitamente, da successive
disposizioni;
c) coordinamento formale del testo delle
disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di
detto coordinamento, le modifiche necessarie per
garantire la coerenza logica e sistematica della
normativa, anche al fine di adeguare e semplificare
il linguaggio normativo;
d) esplicita indicazione delle disposizioni,
non inserite nel testo unico, che restano comunque
in vigore;
e) esplicita abrogazione di tutte le
rimanenti disposizioni, non richiamate, con espressa
indicazione delle stesse in apposito allegato al
testo unico;
f) esplicita abrogazione delle norme
secondarie incompatibili con le disposizioni
legislative raccolte nel testo unico.
2. Lo schema del decreto
legislativo di cui al comma 1 è deliberato dal
Consiglio dei ministri ed è trasmesso, con apposita
relazione cui è allegato il parere del Consiglio di
Stato, alle competenti Commissioni parlamentari
permanenti, che esprimono il parere entro
quarantacinque giorni dall'assegnazione.
3. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto dei
princípi e criteri direttivi di cui al medesimo
comma 1 e con le modalità di cui al comma 2,
disposizioni correttive del testo unico.
Art. 16.
(Statistiche ufficiali sui tempi di vita).
1. L'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) assicura un flusso informativo
quinquennale sull'organizzazione dei tempi di vita
della popolazione attraverso la rilevazione sull'uso
del tempo, disaggregando le informazioni per sesso e
per età.
Art. 17.
(Disposizioni diverse).
1. Nei casi di astensione
dal lavoro disciplinati dalla presente legge, la
lavoratrice e il lavoratore hanno diritto alla
conservazione del posto di lavoro e, salvo che
espressamente vi rinuncino, al rientro nella stessa
unità produttiva ove erano occupati al momento della
richiesta di astensione o di congedo o in altra
ubicata nel medesimo comune; hanno altresí diritto
di essere adibiti alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti.
2. All'articolo 2 della
legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Al termine del periodo di interdizione dal lavoro
previsto dall'articolo 4 della presente legge le
lavoratrici hanno diritto, salvo che espressamente
vi rinuncino, di rientrare nella stessa unità
produttiva ove erano occupate all'inizio del periodo
di gestazione o in altra ubicata nel medesimo
comune, e di permanervi fino al compimento di un
anno di età del bambino; hanno altresí diritto di
essere adibite alle mansioni da ultimo svolte o a
mansioni equivalenti".
3. I contratti collettivi
di lavoro possono prevedere condizioni di maggior
favore rispetto a quelle previste dalla presente
legge.
4. Sono abrogate le
disposizioni legislative incompatibili con la
presente legge ed in particolare l'articolo 7 della
legge 9 dicembre 1977, n. 903.
Art. 18.
(Disposizioni in materia di recesso).
1. Il licenziamento causato
dalla domanda o dalla fruizione del congedo di cui
agli articoli 3, 4, 5, 6 e 13 della presente legge è
nullo.
2. La richiesta di
dimissioni presentata dalla lavoratrice o dal
lavoratore durante il primo anno di vita del bambino
o nel primo anno di accoglienza del minore adottato
o in affidamento deve essere convalidata dal
Servizio ispezione della direzione provinciale del
lavoro.
Capo V
MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104
Art. 19.
(Permessi per l'assistenza a portatori di
handicap).
1. All'articolo 33 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: "permesso
mensile" sono inserite le seguenti: "coperti da
contribuzione figurativa";
b) al comma 5, le parole: ", con lui
convivente," sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: "può
usufruire" è inserita la seguente:
"alternativamente".
Art. 20.
(Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a
portatori di handicap).
1. Le disposizioni
dell'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.
104, come modificato dall'articolo 19 della presente
legge, si applicano anche qualora l'altro genitore
non ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai
familiari lavoratori, con rapporto di lavoro
pubblico o privato, che assistono con continuità e
in via esclusiva un parente o un affine entro il
terzo grado portatore di handicap, ancorché
non convivente.
Capo VI
NORME FINANZIARIE
Art. 21.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante
dall'attuazione delle disposizioni degli articoli da
3 a 20, esclusi gli articoli 6 e 9, della presente
legge, valutato in lire 298 miliardi annue a
decorrere dall'anno 2000, si provvede, quanto a lire
273 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3
del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
concernente il Fondo per l'occupazione; quanto a
lire 25 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000,
mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1
della legge 28 agosto 1997, n. 285.
2. Il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo VII
TEMPI DELLE CITTÀ
Art. 22.
(Compiti delle regioni).
1. Entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge le
regioni definiscono, con proprie leggi, ai sensi
dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni, qualora
non vi abbiano già provveduto, norme per il
coordinamento da parte dei comuni degli orari degli
esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli
uffici periferici delle amministrazioni pubbliche,
nonché per la promozione dell'uso del tempo per fini
di solidarietà sociale, secondo i principi del
presente capo.
2. Le regioni prevedono
incentivi finanziari per i comuni, anche attraverso
l'utilizzo delle risorse del Fondo di cui
all'articolo 28, ai fini della predisposizione e
dell'attuazione dei piani territoriali degli orari
di cui all'articolo 24 e della costituzione delle
banche dei tempi di cui all'articolo 27.
3. Le regioni possono
istituire comitati tecnici, composti da esperti in
materia di progettazione urbana, di analisi sociale,
di comunicazione sociale e di gestione
organizzativa, con compiti consultivi in ordine al
coordinamento degli orari delle città e per la
valutazione degli effetti sulle comunità locali dei
piani territoriali degli orari.
4. Nell'ambito delle
proprie competenze in materia di formazione
professionale, le regioni promuovono corsi di
qualificazione e riqualificazione del personale
impiegato nella progettazione dei piani territoriali
degli orari e nei progetti di riorganizzazione dei
servizi.
5. Le leggi regionali di
cui al comma 1 indicano:
a) criteri generali di amministrazione e
coordinamento degli orari di apertura al pubblico
dei servizi pubblici e privati, degli uffici della
pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi
commerciali e turistici, delle attività culturali e
dello spettacolo, dei trasporti;
b) i criteri per l'adozione dei piani
territoriali degli orari;
c) criteri e modalità per la concessione ai
comuni di finanziamenti per l'adozione dei piani
territoriali degli orari e per la costituzione di
banche dei tempi, con priorità per le iniziative
congiunte dei comuni con popolazione non superiore a
30.000 abitanti.
6. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono secondo le rispettive competenze.
Art. 23.
(Compiti dei comuni).
1. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti attuano, singolarmente o
in forma associata, le disposizioni dell'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, secondo le modalità
stabilite dal presente capo, nei tempi indicati
dalle leggi regionali di cui all'articolo 22, comma
1, e comunque non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di inadempimento
dell'obbligo di cui al comma 1, il presidente della
giunta regionale nomina un commissario ad acta.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono attuare le
disposizioni del presente capo in forma associata.
Art. 24.
(Piano territoriale degli orari).
1. Il piano territoriale
degli orari, di seguito denominato "piano", realizza
le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
c), ed è strumento unitario per finalità ed
indirizzi, articolato in progetti, anche
sperimentali, relativi al funzionamento dei diversi
sistemi orari dei servizi urbani e alla loro
graduale armonizzazione e coordinamento.
2. I comuni con popolazione
superiore a 30.000 abitanti sono tenuti ad
individuare un responsabile cui è assegnata la
competenza in materia di tempi ed orari e che
partecipa alla conferenza dei dirigenti, ai sensi
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
3. I comuni con popolazione
non superiore a 30.000 abitanti possono istituire
l'ufficio di cui al comma 2 in forma associata.
4. Il sindaco elabora le
linee guida del piano. A tale fine attua forme di
consultazione con le amministrazioni pubbliche, le
parti sociali, nonché le associazioni previste
dall'articolo 6 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni, e le associazioni delle
famiglie.
5. Nell'elaborazione del
piano si tiene conto degli effetti sul traffico,
sull'inquinamento e sulla qualità della vita
cittadina degli orari di lavoro pubblici e privati,
degli orari di apertura al pubblico dei servizi
pubblici e privati, degli uffici periferici delle
amministrazioni pubbliche, delle attività
commerciali, ferme restando le disposizioni degli
articoli da 11 a 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, nonché delle istituzioni formative,
culturali e del tempo libero.
6. Il piano è approvato dal
consiglio comunale su proposta del sindaco ed è
vincolante per l'amministrazione comunale, che deve
adeguare l'azione dei singoli assessorati alle
scelte in esso contenute. Il piano è attuato con
ordinanze del sindaco.
Art. 25.
(Tavolo di concertazione).
1. Per l'attuazione e la
verifica dei progetti contenuti nel piano di cui
all'articolo 24, il sindaco istituisce un tavolo di
concertazione, cui partecipano:
a) il sindaco stesso o, per suo incarico, il
responsabile di cui all'articolo 24, comma 2;
b) il prefetto o un suo rappresentante;
c) il presidente della provincia o un suo
rappresentante;
d) i presidenti delle comunità montane o loro
rappresentanti;
e) un dirigente per ciascuna delle pubbliche
amministrazioni non statali coinvolte nel piano;
f) rappresentanti sindacali degli
imprenditori della grande, media e piccola impresa,
del commercio, dei servizi, dell'artigianato e
dell'agricoltura;
g) rappresentanti sindacali dei lavoratori;
h) il provveditore agli studi ed i
rappresentanti delle università presenti nel
territorio;
i) i presidenti delle aziende dei trasporti
urbani ed extraurbani, nonché i rappresentanti delle
aziende ferroviarie.
2. Per l'attuazione del
piano di cui all'articolo 24, il sindaco promuove
accordi con i soggetti pubblici e privati di cui al
comma 1.
3. In caso di emergenze o
di straordinarie necessità dell'utenza o di gravi
problemi connessi al traffico e all'inquinamento, il
sindaco può emettere ordinanze che prevedano
modificazioni degli orari.
4. Le amministrazioni
pubbliche, anche territoriali, sono tenute ad
adeguare gli orari di funzionamento degli uffici
alle ordinanze di cui al comma 3.
5. I comuni capoluogo di
provincia sono tenuti a concertare con i comuni
limitrofi, attraverso la conferenza dei sindaci, la
riorganizzazione territoriale degli orari. Alla
conferenza partecipa un rappresentante del
presidente della provincia.
Art. 26.
(Orari della pubblica amministrazione).
1. Le articolazioni e le
scansioni degli orari di apertura al pubblico dei
servizi della pubblica amministrazione devono tenere
conto delle esigenze dei cittadini che risiedono,
lavorano ed utilizzano il territorio di riferimento.
2. Il piano di cui
all'articolo 24, ai sensi del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
può prevedere modalità ed articolazioni
differenziate degli orari di apertura al pubblico
dei servizi della pubblica amministrazione.
3. Le pubbliche
amministrazioni, attraverso l'informatizzazione dei
relativi servizi, possono garantire prestazioni di
informazione anche durante gli orari di chiusura dei
servizi medesimi e, attraverso la semplificazione
delle procedure, possono consentire agli utenti
tempi di attesa più brevi e percorsi più semplici
per l'accesso ai servizi.
Art. 27.
(Banche dei tempi).
1. Per favorire lo scambio
di servizi di vicinato, per facilitare l'utilizzo
dei servizi della città e il rapporto con le
pubbliche amministrazioni, per favorire l'estensione
della solidarietà nelle comunità locali e per
incentivare le iniziative di singoli e gruppi di
cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che
intendano scambiare parte del proprio tempo per
impieghi di reciproca solidarietà e interesse, gli
enti locali possono sostenere e promuovere la
costituzione di associazioni denominate "banche dei
tempi".
2. Gli enti locali, per
favorire e sostenere le banche dei tempi, possono
disporre a loro favore l'utilizzo di locali e di
servizi e organizzare attività di promozione,
formazione e informazione. Possono altresí aderire
alle banche dei tempi e stipulare con esse accordi
che prevedano scambi di tempo da destinare a
prestazioni di mutuo aiuto a favore di singoli
cittadini o della comunità locale. Tali prestazioni
devono essere compatibili con gli scopi statutari
delle banche dei tempi e non devono costituire
modalità di esercizio delle attività istituzionali
degli enti locali.
Art. 28.
(Fondo per l'armonizzazione dei tempi delle
città).
1. Nell'elaborare le linee
guida del piano di cui all'articolo 24, il sindaco
prevede misure per l'armonizzazione degli orari che
contribuiscano, in linea con le politiche e le
misure nazionali, alla riduzione delle emissioni di
gas inquinanti nel settore dei trasporti. Dopo
l'approvazione da parte del consiglio comunale, i
piani sono comunicati alle regioni, che li
trasmettono al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) indicandone, ai soli
fini del presente articolo, l'ordine di priorità.
2. Per le finalità del
presente articolo è istituito un Fondo per
l'armonizzazione dei tempi delle città, nel limite
massimo di lire 15 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2001. Alla ripartizione delle predette
risorse provvede il CIPE, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Le regioni iscrivono le
somme loro attribuite in un apposito capitolo di
bilancio, nel quale confluiscono altresí eventuali
risorse proprie, da utilizzare per spese destinate
ad agevolare l'attuazione dei progetti inclusi nel
piano di cui all'articolo 24 e degli interventi di
cui all'articolo 27.
4. I contributi di cui al
comma 3 sono concessi prioritariamente per:
a) associazioni di comuni;
b) progetti presentati da comuni che abbiano
attivato forme di coordinamento e cooperazione con
altri enti locali per l'attuazione di specifici
piani di armonizzazione degli orari dei servizi con
vasti bacini di utenza;
c) interventi attuativi degli accordi di cui
all'articolo 25, comma 2.
5. La Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, è convocata ogni anno, entro il
mese di febbraio, per l'esame dei risultati
conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del
Fondo di cui al comma 2 e per la definizione delle
linee di intervento futuro. Alle relative riunioni
sono invitati i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, per la solidarietà sociale, per
la funzione pubblica, dei trasporti e della
navigazione e dell'ambiente, il presidente della
società Ferrovie dello Stato spa, nonché i
rappresentanti delle associazioni ambientaliste e
del volontariato, delle organizzazioni sindacali e
di categoria.
6. Il Governo, entro il
mese di luglio di ogni anno e sulla base dei lavori
della Conferenza di cui al comma 5, presenta al
Parlamento una relazione sui progetti di
riorganizzazione dei tempi e degli orari delle
città.
7. All'onere derivante
dall'istituzione del Fondo di cui al comma 2 si
provvede mediante utilizzazione delle risorse di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera f), della
legge 23 dicembre 1998, n. 448.
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